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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

Domande Frequenti

Domande più frequenti

Per il deposito della RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI da portale è necessario selezionare il procedimento di Vs. interesse nella pagina dei procedimenti autorizzati, cliccare sul pulsante “Deposita atti successivi”, nel popup che compare selezionare il tipo atto “RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI (art. 116 c.p.p.). Tale richiesta va usata unicamente con riferimento ai fascicoli presenti nei seguenti uffici da selezionare nell'apposita tendina denominata "ufficio di destinazione": Procura della Repubblica; Tribunale monocratico e collegiale
Presso la Procura della Repubblica si può chiedere copia dell'intero fascicolo pagando il diritto di copia indicato nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. La distinta di pagamento online dovrà essere allegata alla richiesta. Se non si conosce l'importo occorre precisarlo nella richiesta alla quale farà seguito una comunicazione con gli importi da corrispondere: una volta inviati i diritti si seguirà la medesima procedura di cui sopra. L'accesso e la consultazione da remoto durante la fase conclusiva delle indagini preliminari (ex art. 415 bis c.p.p. e art. 408 c.p.p.) è consentita solo per tutto il fascicolo e comporta la corresponsione dei diritti di copia per lo spoglio integrale.
Una volta accettata la richiesta da parte dell'operatore della Procura competente, il sistema mette a disposizione sul pst-giustizia del difensore una cartella di colore giallo in corrispondenza della stringa di richiesta (disponibile per 3 giorni), inviando altresì nella PEC dello stesso una password per l'accesso a suddetta cartella. IMPORTANTE: la cartella contiene dei file zippati il difensore dovrà pertanto estrarre detti file attraverso i necessari applicativi e salvarli in una cartella creata ad hoc. Una volta estratti i file il difensore dovrà aprire il file denominato "index" così da visionare un indice identico a quello creato nel TIAP dagli operatori della Procura e presente nel fascicolo cartaceo. L'indice permetterà di visionare il fascicolo in diverse modalità ovvero: 1) ID (generalmente usato dagli operatori della Procura), 2) FALDONE (da usare per la visione dei fascicoli che contengono intercettazioni), 3) TIPO DOCUMENTO. La struttura dell'indice infine, in corrispondenza di ogni singola voce presenterà una cartella di colore giallo al cui interno sarà contenuto il relativo file pdf.
La voce “RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI (art. 116 c.p.p.)" consente di ricevere copia del fascicolo per la consultazione da remoto. Può essere indirizzata a mezzo PDP sia alla Procura della Repubblica (per avere copia integrale), sia al Tribunale monocratico e collegiale (per avere copia del fascicolo del dibattimento). La voce “ACCESSO, COPIA E VISIONE ATTI (art. 116 c.p.p.)” deve essere inviata agli uffici che non hanno TIAP e al GIP, non generando alcun automatismo. Tali richieste non vengono in alcun modo visualizzate negli applicativi a disposizione della Procura della Repubblica e di conseguenza non deve essere equiparata alla “RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI (art. 116 c.p.p.)".
Da usare unicamente con riferimento ai fascicoli presenti nei seguenti uffici da selezionare nell'apposita tendina denominata "ufficio di destinazione": - Procura della Repubblica (reati di competenza del GdP); - Giudice di Pace circondariale con funzioni di GIP; - Giudice di Pace; - Tribunale quale giudice di appello (reati di competenza del GdP); - GIP e GUP; - Corte d'Assise; Corte di Appello; Corte di Assise di appello. Questi Uffici non hanno attivato l'invio degli atti in forma telematica, quindi una volta che la richiesta sia autorizzata si dovrà andare allo sportello.
Per quanto riguarda l'applicazione pena il portale prevede due voci distinte: una definita "consenso richiesta patteggiamento" e un'altra "patteggiamento". La prima voce è riservata al deposito del patteggiamento già munito del consenso richiesto al P.M. (tanto è vero che non compare come ufficio destinatario quello della Procura della Repubblica). La seconda voce è utilizzabile per inoltrare la richiesta di consenso che il P.M. ha già prestato insieme all'istanza di applicazione pena.
Tutte le richiesta di copia prima dell'avviso ex art. 408 o 415 bis c.p.p. vanno presentate con memoria generica.
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