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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

A norma degli artt. 359 e 360 C.P.P. il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

Premessa: 

L'art. 73 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., prevede che "il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti".

L’albo dei periti, a norma dell’art. 67 disp. Att. C.P.P., è istituito presso ogni Tribunale ed è diviso in categorie: esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 all’art. 4 co 2 lett. g) ha introdotto l’art. 24 bis disp. Att. C.P.P. che prevede l’istituzione di un Elenco Nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della Giustizia.

Dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi cartacei di un tribunale devono rinnovare l’iscrizione online presso quel Tribunale.

Dal 4 marzo 2024 cessa la validità e l’utilizzo degli albi cartacei.

Il P.M. non è obbligato in senso stretto all’utilizzo di periti iscritti all’albo di cui all’art. 73 disp. Att. C.P.P., l’albo è individuato come ambito elettivo ma non esclusivo per procedere alla scelta dei collaboratori.

Pertanto, l'esclusione di ogni valore rigidamente vincolante, al fine della nomina dei periti del tribunale, del criterio dell'iscrizione negli appositi albi da un lato, conferma la natura fiduciaria dell'incarico da affidarsi anche da parte del P.M. e, dall'altro, offre una ragione ulteriore di convalida dell'esistenza di spazi di ulteriore valutazione nell'ottica dei poteri di complessiva organizzazione dell'ufficio del P.M.

Attiene, infatti, alle finalità dell'organizzazione dell'ufficio del P.M. assicurare la trasparenza delle scelte fiduciarie riservate al magistrato assegnatario per la corretta applicazione dei valori di uniformità, puntualità e correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

ISTANZA  dell'interessato per l'uiscrizione all'elenco dei consulenti:

l'interessato prevvederà a redigere istanza sul modulo precostituito allegando la seguente documentazione:  

  • certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti ovvero dichiarazione dell'interessato resa ai sensi e per gli effetti della L. n. 445/2000;
  • documenti attestanti la propria speciale competenza, salvo che si tratti di persone già iscritte nell'albo dei periti del Tribunale;

Nei casi in cui sia nominato un ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, all'atto della nomina sarà acquisita una dichiarazione del consulente dalla quale risulti che il medesimo non abbia svolto attività d'indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p; nei casi in cui sia nominato un soggetto che svolga la propria attività professionale alle dipendenze di un ente pubblico, sarà acquisita, all'atto del conferimento dell'incarico, la relativa autorizzazione dell'ente da cui questi dipende, sempre che tale autorizzazione non sia stata già prodotta in via preventiva all'atto dell'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici dell'Ufficio.

A garanzia della Trasparenza e della stessa Efficienza delle attività dell'Ufficio, i Magistrati assicureranno il rispetto di un generale canone di opportuna rotazione nel conferimento degli incarichi.

Nella scelta dei consulenti tecnici sarà assicurata una tendenziale preferenza verso soggetti che risultino residenti nel territorio del Circondario ovvero anche nel Distretto trattandosi di attività riferite ai procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51 virgola 3-bis, 3-quarti. 3-quinquies c.p.p, a tutela dell'efficienza della trasparenza e dell'economicità delle attività dell'Ufficio.

In caso di nomina di consulenti tecnici non iscritti nell'elenco, sarà designata, se possibile una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico (in analogia con quanto previsto dall'art. 67, comma 3, disp. Att. c.p.p. per la nomina del perito).

NON POSSONO ESSERE NOMINATI CONSULENTI TECNICI (salvo casi eccezionali, dove è richiesto l'assenso preventivo o il "visto" del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto):

A) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano svolto attività di indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p., nonché, negli stessi casi, le persone che abbiano svolto attività ausiliarie alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero;

B) le persone addette ai servizi e ai reparti di polizia giudiziaria istituti al fine dello svolgimento di indagini ed attività tecniche e scientifiche del medesimo genere di quelle cui si riferisce l'incarico, salvo ricorrano specifiche e motivate esigenze che ne rendono indispensabile l'apporto, in tal caso dovendo la relativa nomina essere preventivamente autorizzata dal Procuratore della Repubblica;

C) gli ufficiali ed agenti addetti alla Sezione di polizia giudiziaria di quest'Ufficio, salvo ricorrano eccezionali esigenze di urgenza e riservatezza delle indagini da svolgere, in tal caso dovendo la relativa nomina ricevere il preventivo assenso scritto del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro al quale appartiene il magistrato designante; le suddette disposizioni non si applicano alle ipotesi di conferimento di incarichi corrispondenti a competenze tecniche e scientifiche del tutto estranee alle funzioni proprie degli organi di polizia giudiziaria, in tal caso dovendo la relativa nomina essere sottoposta al visto del Procuratore Aggiunto;

D) Il personale amministrativo in servizio presso quest' Ufficio o presso il Tribunale competente per l'eventuale dibattimento di primo grado;

E) Il personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto alla gestione della banca dati della D.d.A., nonché i dipendenti degli enti privati addetti alla gestione del suddetto sistema informativo, salvo ricorrano specifiche e motivate esigenze che ne rendano indispensabile l'apporto, in tal caso dovendo la relativa essere nomina preventivamente autorizzata dal Procuratore Aggiunto collaboratore al coordinamento della D.d.a. delegato alla Banca dati;

F) le persone il cui nominativo delle quali sia stato cancellato dall'elenco del CT di quest'Ufficio ovvero la richiesta di iscrizione delle quali sia stata rigettata, a seguito di grave ritardo o gravemente inadeguato svolgimento di precedenti incarichi, ingiustificato e reiterato rifiuto di assunzione di altri incarichi, in fedeltà delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo, nonché di ogni altro caso di gravità tale da poter determinare il venir meno della necessaria fiducia dei Magistrati dell'Ufficio.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER CONSULENTI TECNICI E TRADUTTORI.

Nell'espletamento dell'incarico occorre che il Consulente nominato si attenga alle indicazioni di cui alle "Linee guida" in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero, adottate con deliberazione n. 46 del 26/6/2008 dall'Autorità di garanzia di protezione dei dati personali (cfr. G.U. n. 178 del 31/07/2008)

I Consulenti tecnici all'atto del deposito della relazione sono tenuti a depositare, dandone altresì atto, nella richiesta di liquidazione del compenso, una dichiarazione attestante che non è conservata, anche in capo a collaboratori ed altri soggetti della cui collaborazione ci si è avvalsi, alcuna informazione personale, in formato elettronico o su sopporto cartaceo, acquisita nel corso dell'incarico concernente i soggetti, persone fisiche o giuridiche, a qualunque titolo coinvolti negli accertamenti demandati. L'eventuale verifica, approfondimento o riesame degli esiti dell'attività svolta in un momento successivo al deposito dell'elaborato deve essere oggetto di espressa, specifica autorizzazione del Magistrato delegato alla trattazione, anche in fase dibattimentale, del singolo affare.

Fermo restando l'obbligo di provvedere al deposito in duplice copia in formato elettronico della documentazione delle attività svolte (una delle quali è conservata dalle Segreterie centralizzate della sezione di riferimento del Magistrato assegnatario, secondo le modalità previste con separato provvedimento del Dirigente Amministrativo), i consulenti e i traduttori all'atto del conferimento dell'incarico assumono altresì l'obbligo di depositare il proprio elaborato in formato digitale compatibile con l'automatico ribaltamento del sistema TIAP.

Ai fini del corretto assorbimento degli obblighi assunti all'atto del conferimento dell'incarico, i consulenti e i traduttori al momento del deposito della relazione danno atto di aver provveduto a tali adempimenti; anche tale attestazione deve essere ribadita in sede di richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

I Provvedimenti di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti ai consulenti tecnici saranno sottoposti al "visto" del Procuratore o Procuratore Aggiunto, così da permettere un'opportuna prima verifica sull'uniformità e sulla congruità delle liquidazioni, in vista del loro successivo inoltro all'ufficio amministrativo competente per i controlli contabili e l'emissione dei mandati di pagamento.

Non è richiesto il "visto" nel caso di liquidazioni di compensi e spese complessivamente inferiori a 10.000 (diecimila) euro ai fini di tale soglia dovendosi considerare gli incarichi eventualmente già svolti dal medesimo consulente nell'ambito del medesimo procedimento.

Le direttive ed i criteri organizzativi di cui al presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, anche per la nomina di interpreti e di altri ausiliari del Magistrato.

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